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CONTATTI
La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente quasi per
intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la quale veniva
istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n° 180
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per
malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia
di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche al codice penale
Art. 11 - Norme finali
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale .
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di
trattamento sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
- Chi è sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre al tribunale competente per il territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
- Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma dell art. 3, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che
dispone del trattamento sanitario obbligatorio .
- Nel processo daventi al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale
fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero.
- Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
- Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto
le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
- I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono
esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Gli interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai
servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che comportino la necessità di
degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e istituzioni
pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei
servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e
terzo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono
essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo comma del presente
articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori negli
ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto
superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'
intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e
funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizie
presidi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti
prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori
e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le
provincepossono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma
convenzioni ai sensi dell successivo art. 7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in
materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali
psichiatrici
- Le norme di cui alla presente legge si applicano agli infermi ricoverati
negli ospedali psichiatrici al momento dell' entrata in vigore della legge
stessa.
- Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni motivate,
comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei
degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento
sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la
durata presubimile del trattamento stesso. Il primario responsabile della
divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui all' articolo 3.
- Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all' articolo 2
e ne da comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli
adempimenti di cui all' articolo 3.
- L' omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo non
sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato di omissione di
atti di ufficio.
- Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell' articolo 7 e in
temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell' articolo 6,
negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne
facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati ricoverati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che
necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza
ospedaliera.
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
- Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli
aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono stabilite,
rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche al codice penale
- Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, pragrafo 6 del
Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati di mente".
Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono soppresse le parole :
"di infermi di mente".
- Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno stabilimento
di cura o".
Art. 11 - Norme finali
- Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14 febbraio 1904, n° 36,
concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e
successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile, gli articoli
714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e dell' articolo 3 del
testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell' elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
- Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della
presente legge restano in vigore sino alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale.
- Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un
testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale
e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni
obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari
obbligatori le compotenze delle autorità militari, dei medici di porto e
aereoporto di frontiera e dei comandanti di anvi e aereomobili.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.